Descrizione estesa
Proroga della validità delle carte d’identità cartacee
Si comunica alla cittadinanza che il Governo, con Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026 ha disposto la proroga della validità del documento cartaceo oltre il termine del 3 agosto 2026.
Questa validità prolungata è garantita nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i soggetti che erogano pubblici servizi e per determinate finalità interne.
Valida in Italia, ma non per l'espatrio
La carta d'identità cartacea manterrà la sua validità esclusivamente sul territorio nazionale ma in base agli standard di sicurezza europei non derogabili, la vecchia carta cartacea non sarà più valida per viaggiare all'estero. Di conseguenza, chiunque debba recarsi fuori dai confini nazionali (anche negli Stati dell'Unione Europea) dovrà obbligatoriamente essere in possesso della carta d'identità elettronica (Cie) o di un passaporto in corso di validità.
Nessuna urgenza quindi, per le pratiche quotidiane per i servizi pubblici in Italia, ma massima attenzione alla pianificazione dei viaggi all'estero, per i quali il formato cartaceo non sarà più accettato.
Utilizzo in Italia
Il documento cartaceo non scaduto potrà essere utilizzato fino al 31 gennaio 2027 esclusivamente in Italia e per le seguenti finalità:
- Esercitare diritti fondamentali e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.
- Ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative (inclusi ticket ASL).
- Ricevere posta, atti giudiziari ed effettuare operazioni bancarie o postali (compreso il ritiro della pensione).
Rapporti contrattuali
Nei contratti pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026 il documento cartaceo rimarrà valido fino alla naturale scadenza e ai soli fini del contratto stesso.
Viaggi all'estero
Resta confermata la scadenza del 3 agosto 2026. Da questa data cesserà definitivamente la validità della carta cartacea per l'espatrio. Per viaggiare all'estero sarà necessario munirsi di passaporto o di CIE.
A seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.11, commi 3 e 4, decreto-legge 26 giugno 2026 n.108, è stato istituito il documento di identità provvisorio. Tale documento che non sostituisce la Carta d'Identità Elettronica (CIE) può essere rilasciato esclusivamente nei casi di urgenza, che saranno valutati dagli operatori dell'Anagrafe sulla base della documentazione presentata dal richiedente e considerate le circostanze del caso, quando non è possibile attendere i tempi di stampa e di spedizione della CIE.
L'ufficio Anagrafe è in attesa di ricevere la prima fornitura dalla Prefettura di Padova.
Il documento provvisorio di identità è su supporto cartaceo ed è dotato di requisiti di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della carta di identità cartacea, finalizzati a contrastarne la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione fraudolenta.
Il richiedente dovrà consegnare due fototessere recenti all'operatore di sportello.
Il documento ha una validità temporanea non superiore ai 6 mesi dal rilascio. Pertanto è raccomandato, contestualmente al rilascio del documento provvisorio, richiedere anche l'appuntamento per la successiva emissione della CIE. In quella sede sarà restituito all'operato dello sportello Anagrafe il documento provvisorio.
Per la validità all'espatrio del documento, essa è subordinata all'effettivo riconoscimento del modello da parte delle Autorità dello Stato estero di destinazione. Inoltre, il richiedente dovrà presentare in sede di rilascio la dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di legge, già previste per il rilascio dei passaporti.